Con decreto del 26 marzo 2020, il Governo ha definito le misure adottate in attuazione del decreto presidenziale che dichiarava lo Stato di Emergenza in Angola. Tali misure sono in vigore dalla mezzanotte del 27 marzo e per i 15 giorni successivi. Per consultare il testo integrale del Decreto clicca qui:
Decreto Presidenziale del 26 marzo 2020, n. 82
Tra i provvedimenti adottati si segnala in particolare quanto segue:
1. Diritto di soggiorno, circolazione e migrazione
Il regolamento sullostato di emergenza prevede il divieto per qualsiasi cittadino di spostarsi o rimanere in strada, ad eccezione dei casi eccezionali debitamente identificati, come l’acquisto di prodotti alimentari, motivi di salute, lavoro o altre situazioni essenziali ed estremamente necessarie. Il cittadino trovato a violare questa disposizione sarà accompagnato a casa dalle autorità e se oppone resistenza, sarà accusato di crimine di disobbedienza.
Le autorità possono costringere il cittadino a rimanere in una determinata dimora o in una struttura sanitaria. Le autorità si riservano anche la facoltà di invadere le abitazioni di cittadini che si sospettino malati, procedendo così alla detenzione, nel caso si rifiutino di andare in quarantena istituzionale.
Per quanto riguarda la migrazione, il regolamento prevede espressamente il divieto di qualsiasi tipo di viaggio, interprovinciale o internazionale, ad eccezione dei casi di entrata e uscita di beni e servizi essenziali, aiuti umanitari e ingresso e uscita dei pazienti.
Le donne, gli anziani (oltre 60 anni) e le persone con malattie croniche sono beneficiari di una protezione speciale, e a differenza delle altre categorie, non possono spostarsi per motivi professionali, ad eccezione di coloro che esercitano attività speciali, come in materia di sanità, protezione civile, trasporti, i politici e i magistrati.
2. Diritti di proprietà e iniziativa economica privata
Le autorità possono interferire nel diritto alla proprietà (mobile o immobile), imporre un nuovo modo di utilizzazione o stabilire nuove regole di gestione, al fine di salvaguardare l’interesse comune. Ad esempio, le strutture sanitarie e i produttori di articoli sanitari sono obbligati a rendere i propri servizi e prodotti disponibili allo Stato, a beneficio comune.
Come per le istituzioni pubbliche, il regolamento prevede l’obbligo di chiudere provvisoriamente tutte le strutture commerciali private, ad eccezione di quelle che forniscono servizi essenziali, come la vendita di prodotti alimentari, banche, società di telecomunicazioni, stampa, hotel, ristoranti (solo per consegne a domicilio), pompe di benzina, agenzie funebri, officine meccaniche e altri servizi considerati indispensabili.
3. Diritti generali dei lavoratori
Il regolamento prevede l’obbligo di lavorare da casa per tutti i dipendenti pubblici e privati, sempre che i compiti possano essere eseguiti a distanza, con i mezzi elettronici a loro disposizione. Solo i dipendenti che non possono lavorare da casa, come meccanici, dipendenti di istituzioni e aziende che rimarranno aperti, e tutti quelli che devono necessariamente essere presenti in azienda, devono recarsi nel posto di lavoro.
Il dipendente conserva tutti i diritti che deteneva mentre eseguiva le proprie mansioni nel posto di lavoro, guadagnando lo stesso stipendio e mantenendo l’assegno alimentare, ad eccezione dell’indennità di trasporto. Il dipendente deve mantenere frequenti contatti con superiori e colleghi in servizio e non può impegnarsi in altre attività durante l’orario di lavoro.
Il regolamento proibisce alle aziende di licenziare qualsiasi dipendente con giustificazione nell’assenza dal luogo di lavoro.
4. Diritto di sciopero, di riunione, di dimostrazione e di libertà di culto
Il regolamento prevede il divieto di servizi religiosi che comportano un agglomerato di persone, di funerali con più di 50 persone e di scioperi e manifestazioni che possano compromettere il funzionamento delle infrastrutture essenziali e favorire la contaminazione.
5. Validità dei documenti ufficiali scaduti
Il regolamento prevede che sono considerati validi i documenti ufficiali anche se scaduti, vale a dire:
a. Carta d’Identità;
b. Patente di guida;
c. Libretto del veicolo;
d. Titolo di proprietà dell’auto;
e. Passaporto;
f. Visto di turismo e di lavoro;
g. Permesso di soggiorno.
6.Diritti tutelati e durata
Lo stato di emergenza non interferisce nel diritto alla vita, l’integrità personale, la capacità civile e la cittadinanza, la non retroattività del diritto penale, la difesa degli imputati, la libertà di coscienza e di religione e la libertà di espressione e informazione.
Lo stato di emergenza ha una durata di 15 giorni e può essere automaticamente esteso per periodi uguali se la situazione di contenimento dell’evoluzione del virus non migliori.