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COVID-19: AGGIORNAMENTO DALLE AUTORITÀ ANGOLANE

Decreto Presidenziale n. 316/21 relativo alle misure per prevenire il contagio da Covid-19, pubblicato il 31 dicembre 2021 e in vigore dal 3 gennaio 2022. Il decreto apporta modifiche puntuali agli artt. 14-20-21-22 del Decreto n.315/16, che rimane vigente nel suo contenuto.

La principale novità introdotta è l’obbligo di osservare un periodo di quarantena di 10 giorni per coloro che facciano ingresso in Angola. La quarantena si considererà conclusa a seguito dell’esecuzione di un test Sars-Cov-2 antigenico con risultato negativo e di una dichiarazione “titulo de alta”, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie angolane. Permane l’obbligo di sottoporsi al test rapido antigenico all’arrivo in aeroporto: con risultato negativo è possibile effettuare la quarantena domiciliare mentre con risultato positivo può essere disposta dalle Autorità la quarantena istituzionale.

N.B.: è mantenuta in vigore l’esenzione dall’obbligo di quarantena per coloro che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale e siano risultati negativi al test obbligatorio successivo all’atterraggio.

Permane inoltre l’obbligo di osservare un periodo di quarantena di 14 giorni per coloro che facciano ingresso in Angola dopo aver transitato o soggiornato in Sudafrica, Botswana, Eswatini, Malawi, Mozambico, Namibia e Zimbabwe. L’esenzione NON si applica ai viaggiatori provenienti da questi Paesi.

E’ disposto l’obbligo per i cittadini maggiorenni di presentazione del certificato di vaccinazione in determinati casi, tra cui si elencano in maniera non esaustiva (cfr. art. 8 Decreto): a) Accesso ai servizi pubblici da parte dei dipendenti e fornitori di servizi; b) Accesso agli istituti di istruzione e insegnamento da docenti e personale amministrativo; c) Accesso ai ristoranti; d) Accesso agli esercizi commerciali da parte dei responsabili e dei lavoratori; e) Accesso a cinema, musei, teatri, monumenti; f) Accesso ad attività e incontri negli spazi aperto e chiuso; g) Accesso a palestre, impianti sportivi; h) Accesso a casinò e sale giochi; i) Accesso a spettacoli musicali; j) viaggi interprovinciali; l) accesso ai servizi privati da parte dei responsabili e lavoratori; m) accesso ai luoghi di culto.

L’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione può essere sostituito dalla presentazione di un test SARS-CoV-2 con esito negativo eseguito fino a 48 ore prima. Le farmacie e i laboratori clinici, certificati dal Ministero della Salute, saranno autorizzati a realizzare test SARS-CoV-2. I certificati di vaccinazione o documenti equivalenti rilasciati da Stati esteri sono considerati validi nei termini che verranno definiti dalle autorità sanitarie.

Tra le recenti misure adottate si segnalano:

  • I ristoranti potranno offrire il loro servizio al tavolo dalle 6:00 alle 16:00 mentre dalle 16h alle 22h è permesso unicamente il servizio di take-away /consegna a domicilio.
  • Il limite di persone consentito per gli assembramenti privati è di 15 persone
  • le istituzioni scolastiche pubbliche, private e internazionali rimarranno chiuse fino al 16 gennaio p.v.

Le Autorità raccomandano fortemente di astenersi dal circolare nella via pubblica tra le 00:00 e le 05:00, eccetto per validi motivi.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo dei decreti presidenziali.