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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 AGOSTO 2020

Si comunica che, con ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020 (qui disponibile), che produce effetti a partire dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto:

– l’obbligo, per chi entra in territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato nelle regioni francesi a rischio (menzionate nell’ordinanza) nei quattordici giorni antecedenti, di sottoporsi, analogamente ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ad un test molecolare (tampone) nelle 72 ore antecedenti all’ingresso oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.

– l’inserimento della Bulgaria nell’elenco (elenco B dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020) dei Paesi per i quali sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro.

– l’inserimento della Serbia nell’elenco (elenco E dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020) dei Paesi per i quali gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo e – all’ingresso in Italia – è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario.