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INFORMATIVA SU VISTI DI REINGRESSO

Al fine di permettere il rientro dei cittadini stranieri, in possesso di permessi di soggiorno scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, la cui validità è stata prorogata, ex lege, fino al 31 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 2 quater del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, si informa di quanto segue:

1. IL RIENTRO CON COLLEGAMENTI DIRETTI in territorio nazionale sarà consentito in via generale, ai sensi del combinato disposto della suindicata normativa emergenziale e dell’art. 8 comma 2 del DPR 394/1999, senza che il richiedente debba munirsi di visto di reingresso e/o di note di accompagnamento consolari informative.

2. IN CASO DI RIENTRO CON COLLEGAMENTI INDIRETTI CON SCALO IN ALTRO PAESE SCHENGEN, al fine di prevenire eventuali difficoltà nei transiti che prevedano l’ingresso alla frontiera esterna dell’Area Schengen in uno Stato membro diverso dall’Italia, l’interessato dovrà richiedere, alla cancelleria consolare di questa Ambasciata, il rilascio di un visto di reingresso.

3- IN CASO DI RIENTRO CON COLLEGAMENTI AVENTI SCALI IN PAESI EXTRA-SCHENGEN AI FINI DEL REINGRESSO ALLA FRONTIERA ESTERNA NAZIONALE, per prevenire eventuali difficoltà nei transiti in Paesi extra-Schengen, l’interessato dovrà chiedere, alla cancelleria consolare di questa Ambasciata, una nota consolare informativa.