Con l’ordinanza (Ordinanza_MdS_18.06.2021 ) del Ministro della Salute in vigore dal 21 giugno, sono state aggiornate le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero.
Le principali novità riguardano:
-Art. 1: per i Paesi dell’elenco C (Schengen+ Israele) si prevede l’ingresso, alternativamente, con tampone, certificato di guarigione o
certificato di vaccino approvato da EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purchè redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;
– Art. 2: la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;
– Art.3: i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno più divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;
– Art.4: le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;
– Art.5: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è previsto tra l’altro, l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio.