Decreto Presidenziale n. 241/21 del 30 settembre u.s. relativo alle misure per prevenire il contagio da Covid-19.
Il decreto è in vigore dal 1 al 30 ottobre p.v. incluso.
Rimangono inalterati i seguenti obblighi e misure:
- effettuare il test RT-PCR (con risultato negativo) nelle 72 ore precedenti all’imbarco sia per l’entrata che per l’uscita dal Paese e compilare il formulario di viaggio sul sito https://viagem.covid19.gov.ao/ da presentare alle autorità aereoportuali;
- sottoporsi al test rapido antigenico obbligatorio per l’ingresso in Angola direttamente in aeroporto: con risultato negativo é possibile effettuare la quarantena domiciliare mentre con risultato positivo viene disposta la quarantena istituzionale;
- la quarantana ha una durata di 7 giorni, che si considera conclusa a seguito di un ulteriore test Sars-Cov- 2 rapido/sierologico con risultato negativo e di una dichiarazione rilasciata da parte delle autorità sanitarie locali competenti (titulo de alta)
- N.B.: esenzione dall’obbligo di quarantena all’ingresso nel Paese per coloro che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale e siano risultati negativi al test obbligatorio successivo all’atterraggio;
- rimozione della “cerca sanitaria” nella Provincia di Luanda.
Le principali novità introdotte dal decreto sono le seguenti:
- è raccomandata l’immunizzazione di tutti i cittadini maggiorenni;
- gli enti privati potranno richiedere la presentazione del certificato di vaccinazione o di un test SARS-CoV-2 con esito negativo come condizione di accesso ai servizi.
- Dal 15 ottobre è obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione per cittadini maggiorenni nei seguenti casi:
- a) Accesso ai servizi pubblici da parte dei dipendenti e fornitori di servizi; b) Accesso agli istituti di istruzione e insegnamento da docenti e personale amministrativo; c) Accesso ai ristoranti; d) Accesso agli esercizi commerciali da parte dei responsabili e dei lavoratori; e) Accesso a cinema, musei, teatri, monumenti; f) Accesso ad attività e incontri in uno spazio chiuso; g) Accesso a palestre, impianti sportivi; h) Accesso a casinò e sale giochi; i) Accesso a spettacoli musicali.
- L’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione può essere sostituito dalla presentazione di un documento che attesti la somministrazione di almeno una dose di vaccino contro il COVID-19 o di un test SARS-CoV-2 con esito negativo eseguito fino a 7 giorni prima.
- I certificati di vaccinazione o documenti equivalenti rilasciati da Stati esteri sono considerati validi nei termini che verranno definiti dalle autorità sanitarie.
É confermato quanto disposto dal precedente decreto per quanto riguarda orari e modalità di svolgimento della pratica sportiva individuale; di apertura di negozi e servizi di ristorazione; delle attività ricreative e culturali.
L’accesso alle spiagge e alle piscine è momentaneamente sospeso. Inoltre il decreto raccomanda di astenersi dalla circolazione nelle vie pubbliche dalle ore 00:00 alle ore 05:00.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale, scaricabile qui.