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COVID-19: AGGIORNAMENTO DALLE AUTORITÀ ANGOLANE

Decreto Presidenziale n. 257/21 del 29 ottobre u.s. relativo alle misure per prevenire il contagio da Covid 19.

Il decreto è in vigore dal 31 ottobre al 30 novembre p.v. incluso.

Rimangono inalterati i seguenti obblighi e misure:

  • effettuare il test RT-PCR (con risultato negativo) nelle 72 ore precedenti all’imbarco sia per l’entrata che per l’uscita dal Paese e compilare il formulario di viaggio sul sito https://viagem.covid19.gov.ao/ da presentare alle autorità aereoportuali;
  • sottoporsi al test rapido antigenico obbligatorio per l’ingresso in Angola direttamente in aeroporto: con risultato negativo é possibile effettuare la quarantena domiciliare mentre con risultato positivo viene disposta la quarantena istituzionale;
  • la quarantana ha una durata di 7 giorni, che si considera conclusa a seguito di un ulteriore test Sars-Cov- 2 rapido/sierologico con risultato negativo e di una dichiarazione rilasciata da parte delle autorità sanitarie locali competenti (titulo de alta);
  • N.B.: esenzione dall’obbligo di quarantena all’ingresso nel Paese per coloro che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale e siano risultati negativi al test obbligatorio successivo all’atterraggio;
  • è raccomandata l’immunizzazione di tutti i cittadini maggiorenni.

È obbligatoria per i cittadini maggiorenni la presentazione del certificato di vaccinazione nei seguenti casi:

a) Accesso ai servizi pubblici da parte dei dipendenti e fornitori di servizi; b) Accesso agli istituti di istruzione e insegnamento da docenti e personale amministrativo; c) Accesso ai ristoranti; d) Accesso agli esercizi commerciali da parte dei responsabili e dei lavoratori; e) Accesso a cinema, musei, teatri, monumenti; f) Accesso ad attività e incontri al chiuso; g) Accesso a palestre, impianti sportivi; h) Accesso a casinò e sale giochi; i) Accesso a spettacoli musicali.

Anche gli enti privati potranno richiedere la presentazione del certificato di vaccinazione o di un test SARS-CoV-2 con esito negativo come condizione di accesso ai servizi.

L’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione può essere sostituito dalla presentazione di un documento che attesti la somministrazione di almeno una dose di vaccino contro il COVID-19 o di un test SARS-CoV-2 con esito negativo eseguito fino a 7 giorni prima.

I certificati di vaccinazione o documenti equivalenti rilasciati da Stati esteri sono considerati validi nei termini che verranno definiti dalle autorità sanitarie.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale.