Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 26.11.2021

Si informa che il 26 novembre il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia , Eswatini, ad eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’ordinanza allegata, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte in unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. Alle stesse condizioni possono fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.
  • le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nei Paesi sopraindicati, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone nonché a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo dell’ordinanza allegata che produce effetti immediati fino al 15 dicembre 2021.