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Passaporti e Carte d’identità

Per i cittadini iscritti AIRE  è necessario compilare il modulo allegato qui di seguito:

Modulo di domanda passaporto per cittadino maggiorenne

Modulo di domanda passaporto per cittadino minorenne

 

Per i cittadini non iscritti AIRE è necessario inviare una mail a consolare.luanda@esteri.it.

 

Carta d’identità

Che cos’è la carta d’identità elettronica.

La carta d’identità è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul sito www.viaggiaresicuri.it).

La carta d’identità elettronica (CIE) è la nuova carta d’identità in formato tessera; oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane.


A chi può essere rilasciata la carta d’identità elettronica
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La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Luanda può rilasciare la carta d’identità esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare (Angola e São Tomé e Principe) registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nel registro A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno.

Chi non è registrato all’A.I.R.E. dovrà prima regolarizzare la propria iscrizione anagrafica ed attendere, prima di poter far domanda, di essere inserito in tale registro da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all’A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza).

Ai fini della registrazione nella banca dati A.I.R.E. è indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che l’atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.

Nel caso si sia cambiato indirizzo di residenza (rispetto a quello comunicato all’Ufficio consolare), è necessario chiedere la variazione di indirizzo.

Inoltre, per ottenere la CIE è indispensabile possedere il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il connazionale non sia in possesso di un codice fiscale o quest’ultimo non sia stato validato, sarà cura della Cancelleria Consolare richiederlo tramite l’Agenzia delle Entrate.

Come si richiede la carta d’identità elettronica (CIE)

E’ possibile richiedere il rilascio della carta di identità solo tramite prenotazione di un appuntamento.

La prenotazione dell’appuntamento va fatta utilizzando la piattaforma Prenot@mi.

Per accedere occorrerà registrarsi come utente su quella piattaforma.

Anche gli utenti già registrati sul vecchio portale PrenotaOnLine, dovranno fare una nuova registrazione sulla piattaforma Prenot@mi.

In caso di motivate esigenze e concreti impedimenti è possibile concordare un appuntamento per il rilascio della Carta di Identità scrivendo a consolare.luanda@esteri.it (attenzione: chiedere la CIE direttamente allo sportello, senza appuntamento, non è possibile).

Qual è la documentazione necessaria da presentare al momento dell’appuntamento per richiedere la CIE

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente deve presentarsi munito di:

carta d’identità precedente (se non si possiede, altro documento di riconoscimento, due testimoni); se la CIE è richiesta per un minorenne è necessario che anche il genitore che accompagna presenti un documento di riconoscimento. La carta di identità precedente viene ritirata il giorno dell’appuntamento.

1 fotocopia del documento precedente (fotocopia di fronte e retro della carta d’identità; fotocopia delle pagine 2, 3, 4 e 5 del passaporto);

1 fototessera (recente, frontale, a colori formato 35 x 45 mm).

– nel caso in cui si richieda la carta d’identità per un figlio minore di 18 anni, atto di assenso da parte dell’altro genitore (la firma del genitore straniero dovrà essere autenticata a cura dell’Autorità italiana o da parte di autorità preposta ai sensi della normativa locale debitamente legalizzata). In caso di decesso di uno dei genitori è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.

– nel caso in cui il richiedente non sia più in possesso del precedente documento in seguito a furto o smarrimento, è necessario presentare al momento dell’appuntamento il formulario di dichiarazione di furto o smarrimento unitamente alla denuncia effettuata presso le autorità di Polizia locale.

Il costo della CIE è di:

  •  21,95 euro complessivi (corrisposti in valuta locale), in caso di primo rilascio o rinnovo;
  •  27,11 euro complessivi (corrisposti in valuta locale), in caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento.

Il giorno dell’appuntamento saranno effettuate le seguenti operazioni.  

Il giorno dell’appuntamento, l’operatore consolare acquisisce la documentazione indicata al punto precedente, effettua il riconoscimento e la verifica della foto ed acquisisce le impronte digitali e la firma (salvo per i minori di anni 12).

Anche i minori di età inferiore ai 12 anni devono essere presenti, in quanto è necessaria la loro identificazione da parte del funzionario incaricato. I minori devono essere sempre accompagnati da uno dei genitori o comunque dal titolare della responsabilità genitoriale.

Come si riceve la Carta d’identità elettronica

La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, a mezzo posta raccomandata, all’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente. Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dal giorno dell’appuntamento (il connazionale potrà seguire la raccomandata autonomamente online, attraverso il codice di tracciamento).

In caso di mancata consegna, scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale il plico viene restituito all’Ufficio consolare per ulteriori tentativi di consegna.

Quanto tempo vale la carta d’identità.

La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del titolare ed è di:

– 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;

– 5 anni per i minori di età compresa tra 3 anni e il raggiungimento della maggiore età (18 anni);

– 10 anni dai 18 anni di età.

Per il rilascio della carta d’identità al cittadino che abbia figli minori è necessario l’assenso dell’altro genitore?

No. A partire dal 14 giugno 2023 per il cittadino genitore di figli minori non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del Decreto Legge 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della Legge 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Pertanto il genitore che richiede il rilascio del documento dichiara di non aver ricevuto alcun provvedimento di inibitoria al rilascio del passaporto/carta d’identità.

Cos’è l’atto di assenso?

L’atto di assenso è una dichiarazione personale prevista dalla legge italiana, che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo di atto di assenso o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità.
Se l’altro genitore non è cittadino dell’Unione Europea, la sua firma va autenticata personalmente dall’Ufficio consolare o dal Comune di residenza o altra autorità competente (notaio).

Al fine di verificare la correttezza dell’atto di assenso presentato è necessario che il minore sia iscritto in anagrafe o portare il certificato di nascita in originale (che dovrà recare una data di rilascio non anteriore a 6 mesi) da cui si evincano maternità e paternità del minore. Nel caso di genitori non sposati, il certificato di nascita deve riportare generalità, luogo e data di nascita dei genitori; in mancanza di questi dati, il genitore dovrà portare con l’atto di riconoscimento in originale. In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, si suggerisce di cliccare al seguente link: Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.