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Stato Civile

Anagrafe

VARIAZIONE DELLO STATO CIVILE

I cittadini italiani sono tenuti per legge a dichiarare tutte le variazioni dello stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero (nascita, matrimonio, divorzio, morte).

Per chi risiede in questa circoscrizione Consolare ha di fatto l’obbligo di consegnare alla Cancelleria Consolare i relativi atti o certificati (nascita, matrimonio, divorzio e morte) per la registrazione in Italia e consentire il rilascio di altri documenti.

Il compito dell’Ufficio Consolare è quello di aggiornare la propria banca dati e di inviare la documentazione al Comune d’iscrizione AIRE italiano il quale provvederà a trascrivere gli atti nei suoi registri di stato civile.

In attesa dell’avvenuta trasmissione degli atti, si ricorda che in base alla legge vigente alcuni servizi fondamentali NON potranno essere forniti all’interessato, ma invece rilasciati direttamente dal Comune competente.

Atti di nascita per figli minori di 18 anni

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, il/la bambino/a deve aver meno di 18 anni e il genitore italiano deve presentare l’atto di nascita originale, legalizzato e tradotto in italiano da un traduttore insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità.

Matrimonio e divorzio

I matrimoni contratti all’estero secondo la legge locale, ove almeno uno dei componenti della coppia è cittadino italiano, devono essere trascritti presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata. Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.

Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio Consolare della propria circoscrizione di residenza per comunicare il proprio matrimonio, presentando atto di matrimonio originale legalizzato e tradotto in italiano da un traduttore insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità.

Le sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata presentando copia della sentenza con dichiarazione di passaggio in giudicato consegnata direttamente dal Tribunale, con il timbro del cancelliere legalizzata e tradotta in italiano da un traduttore insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità.

Decesso

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono l’atto di morte originale legalizzato e tradotto in italiano da un traduttore insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità.

 

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