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Quanto costa un visto e come pagare

L’importo da pagare per il visto viene riscosso solamente in valuta locale (Kwanza – AOA), è legato ad un tasso di cambio Euro – Kwanza che viene aggiornato alla fine di ogni trimestre.

Il pagamento delle percezioni consolari può essere effettuato in contanti o con carta angolana(TPA).

I visti nazionali (tipo “D”), per soggiorno superiori a 90 giorni continuativi, hanno un costo pari a 116 Euro, ad esclusione dei casi di studio il cui costo è di 50 euro.

Per i visti Schengen (Tipo “C”), per soggiorni inferiori a 90 giorni continuativi, il costo è pari a 90 Euro.

Esistono le seguenti eccezioni:

  1. minori di età compresa tra 6 e 12 anni: 45 euro
  2. i cittadini di Paesi con cui l’Unione Europea ha siglato accordi di facilitazione dei visti: 35 euro. Per conoscere la lista dei Paesi in questione è possibile consultare il sito della Commissione Europea
  3. Gratuito per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
    1. minori di età inferiore ai sei anni;
    2. alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
    3. ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
    4. rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
    5. I titolari di passaporto diplomatico in caso di accreditamento e di reciprocità di trattamento
    6. I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D. Lgs. 30/2007:
      • il coniuge;
      • il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
      • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
      • gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (suoceri).